In caso di operazioni IVA senza l'addebito dell'IVA (operazioni esenti, escluse e non imponibili), all'interno della fattura elettronica, è necessario indicare il corretto codice natura.
Nei plugin per la fatturazione elettornica, esiste un campo per indicare il corretto codice natura. Il campo è chiamato "Valore eccezione IVA".
I codici in vigore dal 1 gennaio 2021 sono i seguenti:
- N1 - escluse ex art. 15
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
- N2.2 non soggette - altri casi
- N3.1 non imponibili - esportazioni
- N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
- N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
- N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 - esenti
- N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
- N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
- N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
- N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
- N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
- N6.9 inversione contabile - altri casi
- N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72)
I codici natura IVA obsoleti N2, N3 ed N6 sono validi solo fino al 31 dicembre 2020.